TIROCINIO EXTRACURRICULARE
Cos’è il tirocinio extra-curriculare
Il tirocinio extracurricolare è uno strumento di formazione lavoro in cui conoscenze e competenze vengono acquisite direttamente on the job, ovvero in azienda.
Il tirocinio è dunque un’opportunità per chi vuole inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, ma anche per soggetti occupati alla ricerca di nuove possibilità in nuovi settori professionali.
In un tirocinio sono sempre presenti tre soggetti: il tirocinante, il soggetto ospitante ed il soggetto promotore; quest’ultimo soggetto ha funzione di tutoraggio del buon andamento dell’esperienza formativa, ed è a disposizione di azienda e tirocinante per intervenire con funzione di mediazione.
Il tirocinio prevede, per legge, il riconoscimento di un’indennità di partecipazione, che viene corrisposta mensilmente dall’azienda tramite bonifico sul cc fornito dal/dalla tirocinante entro i primi 15 giorni del mese successivo; è elaborata e consegnata al/alla tirocinante anche la relativa busta paga.
A livello normativo, il tirocinio ha alcune caratteristiche fondamentali che lo differenziano da un contratto di lavoro:
- può durare al massimo 6 mesi (salvo alcuni casi specifici e ben definiti dalla normativa). Non può essere ulteriormente prorogato, alla fine del tirocinio o il rapporto si interrompe o l’azienda procede ad una assunzione. Inoltre, non si può mai ripetere un tirocinio all’interno della stessa azienda, anche cambiando la qualifica con cui si è inseriti.
- In tirocinio non è previsto il versamento di contributi, né da parte del lavoratore né da parte del datore di lavoro;
- In tirocinio non sono presenti gli istituti delle ferie e della mutua. Non c’è la possibilità di prendere un permesso retribuito.
- Il tirocinio non dà diritto di accedere alla Naspi a sua cessazione; invece, l’indennità di tirocinio è interamente cumulabile con strumenti di sostegno al reddito (Naspi, Rdc, Dis-coll...)
- Per il/la tirocinante è possibile svolgere al massimo 8 ore giornaliere per un impegno massimo di 40h settimanali, senza eccezione. Non è altresì possibile impegnare il/la tirocinante in orario notturno, a meno che l’attività aziendale non si svolga unicamente in quella fascia oraria, e in giorni festivi.
- Il tirocinio può essere interrotto senza dover rispettare un periodo di preavviso sia da parte del/lla tirocinante che dell’azienda.
L’importanza del corretto ed etico utilizzo di questo strumento
Il tirocinio, come abbiamo visto, non è quindi un vero e proprio contratto di lavoro, ma uno strumento di formazione, e come tutti gli strumenti, deve essere usato bene affinché svolga davvero la sua funzione.
Lavoriamoci, in fase di consulenza con le aziende, sottolinea come il tirocinio vada usato con responsabilità ed etica, senza abusarne; è di certo attrattivo per le imprese, perché il suo utilizzo abbatte notevolmente i costi aziendali rispetto all’assunzione di un dipendente, ma l’esperienza di tirocinio deve essere realmente formativa per la persona che la intraprende, e che sceglie di dare il suo tempo (che ricordiamo essere l’unica risorsa non reintegrabile!) e le sua conoscenze all’azienda, investendoli nella sua formazione. Un tirocinante non può andare a sostituire un dipendente, è una risorsa che è di supporto nelle ordinarie attività aziendali ed è in un percorso di formazione sul campo.
Dall'altro lato, è importante che la persona che comincia un tirocinio abbia chiaro che è un’esperienza che richiede serietà, puntualità ed impegno, poiché è un momento di valutazione reciproca: infatti, mentre il tirocinante valuta se quel tipo di lavoro può essere adatto alle proprie capacità o interessi, l’azienda valuta se la persona ha le caratteristiche per poter eventualmente proseguire il rapporto oltre la fine del tirocinio: molti tirocini hanno infatti una finalità assuntiva, ovvero la possibilità di un’assunzione con un contratto a seguire.
Normativa Tirocini Regione Piemonte
A livello normativo, è la Conferenza Stato Regioni che si esprime in materia di tirocini; molti aspetti normativi ed operativi sono invece di pertinenza Regionale, come ad esempio la definizione della soglia minima dell’indennità di tirocinio – che infatti varia da Regione a Regione.
Qui in Regione Piemonte, il riferimento normativo è la Deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2017, n.85-6277 e s.m.i, maggiormente conosciuta come DGR 85.
In questo documento, che disciplina i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo o formativi e di orientamento sono contenuti tutti gli obblighi ed i diritti dei 3 soggetti coinvolti: tirocinante, azienda e soggetto promotore.
Al seguente link il testo della normativa, se hai dubbi o domande, contattaci!
La DGR n.42 regolamenta i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, alla riabilitazione e all’inclusione socio-lavorativa di precisi target di persone, che si trovano in condizioni di particolare svantaggio sociale, legato a una situazione economica, alla natura del proprio permesso di soggiorno, alla disabilità, etc.
I tirocini che ricadono in questa deliberazione hanno alcune deroghe alle norme generali contenute nella DGR 85, come ad esempio la durata massima del tirocinio.
Anche in questo caso, invitiamo a leggere la normativa e a contattarci per qualsiasi domanda:
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